Il contrasto alla violenza di genere alla luce della novella legislativa con legge 168/2023 denominata “Nuovo codice rosso”. Analisi delle novità introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale

Marzo 11, 2024

“L’intervento dell’avvocato Ottavia Villini ha riguardato due profili critici.
Il primo attiene al “(mancato) coordinamento tra norme penali e norme civili in materia di diritto di famiglia e diritto civile minorile a fronte dell’instaurazione di un procedimento penale per reati di violenza domestica in presenza di figli minori, soprattutto nella fase cautelare, anche alla stregua delle norme-ponte di cui agli artt. 609decies c.p. e 64bis disp. att. c.p.p.”.
Più nello specifico:
-la tutela della genitorialità nella ipotesi di emissione di misure cautelari del tipo di quelle di cui agli artt. 282bis e 282ter c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai luoghi dalla stessa frequentati, divieto di comunicazione);
-misure cautelari e procedimenti separativi, ovvero procedimenti de potestate;
-rapporto tra misure cautelari e pre-cautelari emesse in sede penale (artt. 282bis, 282ter, 384bis c.p.p.) ed ordini di protezione emessi in sede civile (artt. 473bis.69 e ss c.p.c.): misure dal contenuto analogo ma dalle garanzie diverse;
-il diffuso fenomeno delle denunce-querele per reati di violenza di genere di natura pretestuosa, strumentali al pendente o instaurando procedimento separativo per il conseguimento di benefici in tema di affidamento figli e/o del contributo economico.
Il secondo profilo ha riguardato, invece: “Le misure cautelari e l’errore giudiziario”.
Ossia più nello specifico:
-adozione di misure cautelari del tipo di quelle di cui agli artt. 282bis e 282ter c.p.p., che dunque incidono sulla genitorialità, e assoluzione dell’imputato nel procedimento di merito: chi risarcisce l’imputato del tempo perso con i figli a causa di divieti e misure cautelari, magari durati lungo tempo, emessi per presunti reati di violenza domestica per i quali poi l’imputato viene assolto. Tenuto conto che le misure limitative della genitorialità (generalmente intese, quindi sia quelle disposte in sede civile sia quelle emesse in sede penale di cui alle stesse misure cautelari) hanno efficacia di giudicato “rebus sic stantibus”;
-opportunità dell’introduzione all’interno del nostro codice di rito di un istituto analogo a quello della “riparazione per ingiusta detenzione” che sia, però, a tutela della privazione e della lesione del diritto alla genitorialità per divieti poi rivelatisi ingiusti a seguito di una pronuncia di assoluzione”.