
“L’intervento dell’avvocato Ottavia Villini ha riguardato preliminarmente alcuni aspetti positivi apportati dalla riforma in commento:
i tempi del processo, più scanditi, dunque ridotti;
la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, sia pure in ipotesi tassativamente delineate.
Il tema centrale dell’intervento ha riguardato l’istituto dell’audizione del minore, presente nel codice civile, per vero, anche prima della riforma, ma certamente dalla stessa reso più incisivo e pregnante mediante l’introduzione di veri e propri criteri-guida da osservare per il giudice, la possibilità per lo stesso di farsi supportare e coadiuvare da personale tecnico, infine il c.d. “ascolto informato” del minore.
Si è parlato, dunque, dell’ascolto del minore nella sua fase fisiologica (di cui agli artt. 473bis.4 e 473bis.5 c.p.c., artt. 155quater e 155quinquies disp. att. c.p.c.); nonché dell’ascolto del minore nella sua fase patologica (art. 473bis.6 c.p.c.), ossia laddove lo stesso rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori.
In tale seconda ipotesi: quando dalle parole del minore rese nel corso della audizione può cogliersi una autenticità, ovvero un condizionamento.
Audizione del minore e alienazione genitoriale.
Analisi delle criticità che si celano dietro allo stesso dettato normativo, quali ad esempio la possibilità per il genitore di assistere all’audizione stessa.
Infine, qualche considerazione critica circa la trattazione, di fatto e in concreto, dell’intero procedimento in ogni sua fase da parte del Tribunale in composizione monocratica.”